NOTIZIARIO TECNICO FEBBRAIO 2015
PERCHE’ DIFFIDARE DALLE IMITAZIONI:
Con l’entrata in vigore del DPR 151/2011 e dei Decreti ad esso collegati, diventa sempre più attuale il tema della verifica della corretta redazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti di protezione attiva e, in tale contesto, delle certificazioni dei prodotti impiegati nella realizzazione di tali impianti.
Come costruttori di centrali di controllo e segnalazione, riteniamo opportuno segnalare una palese violazione del Regolamento Prodotti da Costruzione, che abbiamo riscontrato nella pratica quotidiana in ambito industriale.
La questione attiene, nello specifico, all’impiego di PLC per automazione per applicazioni di rivelazione incendi.
Abbiamo infatti rilevato che diversi costruttori di tali prodotti forniscono ai rispettivi installatori o ai Clienti certificati inerenti la conformità alle norme per la sicurezza funzionale (SIL), all’interno dei quali viene riportato il riferimento esplicito alla norma inerente le centrali (EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006).
Agli occhi di un neofita della materia, ciò farebbe presupporre il possibile utilizzo di tali prodotti per la rivelazione incendi. E farebbe intendere che tale certificato sia allegabile alla dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 (art. 6 e 7).
Ebbene, si sappia che ciò non è vero, per una serie di ragioni che si riassumono nella seguente tesi: le centrali di controllo e segnalazione devono disporre di dichiarazione di prestazione (DoP) e di marcatura CE (corredata da certificato di costanza delle prestazioni) rispetto alla norma armonizzata di riferimento (EN 54-2).
Come è dunque possibile ritenere valido un certificato emesso da ente non notificato, rispetto ad una norma di carattere volontario (quella sulla sicurezza funzionale), senza marcatura CE relativa alla norma EN 54-2, e per lo più senza dichiarazione di prestazione?
Se avessimo riscontrato tale errore su un singolo certificato, ci saremmo limitati ad una segnalazione al punto di contatto del Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo invece rilevato che tale prassi è ben più estesa, e tale da allertare i nostri lettori.
L’impiego di un prodotto privo di certificato di costanza e della DoP rende il sistema di rivelazione non conforme, a maggior ragione in quanto si tratta del componente più importante dell’impianto medesimo (la centrale!).
Si faccia dunque attenzione, e si lasci che ciascuno faccia il suo mestiere, diffidando di (pericolose) imitazioni.
SPUNTI UTILI: COME RICONOSCERE UNA CENTRALE “CONFORME” :
La regola è molto semplice, ed è scritta nella norma EN 54-2: la centrale è soggetta al cosiddetto “Sistema 1” del Regolamento Prodotti da Costruzione, che richiede:
- che il fabbricante effettui il controllo della produzione in fabbrica;
- che lo stesso effettui prove su campioni secondo un piano di prove stabilito;
- che l’ente notificato rilasci il certificato di costanza della prestazione sulla base delle prove di tipo su un campione, dell’ispezione iniziale e sorveglianza sulla produzione in fabbrica.
Tutto ciò si traduce, in termini documentali, nella disponibilità di un certificato CE rilasciato da ente notificato per la norma EN 54-2, nella marcatura CE del prodotto e nella Dichiarazione di Prestazione messa a disposizione dal fabbricante per la norma medesima.
Una verifica dunque semplice, che tutela, il professionista, il Cliente, e, perché no, il mercato.