Centrali di rivelazione incendi nell’ambito del DM 37/2008
L’articolo 6 del Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 prevede che “le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.”
Nella fattispecie dei sistemi di rivelazione incendi, ciò significa progettare e fornire sistemi che ottemperino alle normative progettuali recepite da UNI (salvo le previsioni del nuovo D.M. 20 dicembre 2012 per gli standard pubblicati da organismi internazionalmente riconosciuti) e all’impiego di prodotti conformi alle norme di prodotto armonizzate e recepite da UNI e CEI (la serie EN 54, nel caso specifico).
In merito agli aspetti funzionali di un sistema di rivelazione incendi, si segnala come la norma EN 54-1 definisca la correlazione tra funzioni e normative di prodotto, che si sintetizza nello schema seguente:
La centrale di controllo e segnalazione (funzione B) deve essere conforme alle normative EN 54-2 e EN 54-13 (solo se in network).
Ciò significa che la valutazione di conformità del prodotto deve soddisfare i requisiti dell’annex ZA (ZA.2.2.1) della norma EN 54-2 che prescrive che il costruttore assicuri:
che le prove iniziali di tipo in conformità alla presente norma europea siano iniziate ed eseguite sotto la responsabilità di un organismo notificato di certificazione del prodotto.
Che il prodotto sia costantemente conforme ai campioni sottoposti alle prove iniziali di tipo, per i quali è stata verificata la conformità alla presente norma europea.
Questo secondo punto implica che le centrali siano fornite nella configurazione con la quale sono state certificate dall’ente notificato, salvo adottare la procedura per le modifiche di cui al punto ZA.2.2.4 della EN 54-2.
Ciò significa che configurazioni differenti da quelle certificate e dichiarate nel costruttore nella documentazione tecnica, ancorché tecnicamente realizzabili, non sono conformi alla normativa di prodotto.
Similmente, l’impiego di moduli indirizzabili per la gestione di impianti di estinzione può essere effettuata solo a condizione che la certificazione degli stessi ai sensi della normativa EN 54-18 ne preveda esplicitamente l’impiego (che corrisponde alla funzione G della EN 54-1).
In caso contrario, tale configurazione dell’impianto non è conforme, sebbene tali moduli siano in grado di fornire una o più uscite associabili all’attivazione di valvole a solenoide. La possibilità di comandare dispositivi che richiedono un comando monitorato non comporta, infatti, che ciò sia normativamente compatibile.